Whistleblowing


La segnalazione di illeciti nelle Scuole:

Whistleblowing, questo sconosciuto.

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Il whistleblowing è una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, menzionata nel Piano Nazionale Anticorruzione.

Si applica anche al mondo scolastico?

Con la Delibera n. 416/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.

Da questo punto di vista si presentano assai carenti i siti istituzionali di gran parte degli Istituti scolastici e degli USR, dove manca del tutto o risulta assai difficoltoso rintracciare le modalità operative per l’invio delle segnalazioni (si segnala che l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle previste dalla legge, l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro).

Linee Guida ANAC

Le Linee Guida ANAC (9 giugno 2021, n. 469) pongono particolare attenzione alla tutela della privacy del whistleblower, del segnalato ed allo svolgimento di attività di formazione in seno alla PA preordinate a mitigare il rischio di violazione della normativa applicabile in materia di privacy.

Le Linee Guida sono, inoltre, volte a consentire alle amministrazioni di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679), adeguato alle disposizioni del GDPR tramite il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Le Linee Guida sono suddivise in tre parti:

· la prima parte introduce i principali cambiamenti sull’ambito di applicazione soggettiva del whistleblowing, con riferimento sia ai soggetti (pubbliche amministrazioni e altri enti) tenuti a dare attuazione alla normativa, che ai soggetti beneficiari della stessa (i.e., i whistleblowers). Vengono fornite, inoltre, indicazioni sulle caratteristiche e sull’oggetto della segnalazione, sui margini, tempistiche e limiti delle tutele garantite ai segnalatori. Nella prima sezione, le Linee Guida dedicano ampio spazio all’offerta di ogni possibile garanzia al whistleblower, per evitare che il timore di un’insufficiente garanzia o di misure ritorsive possa dissuadere un segnalatore dall’attivarsi;

· nella seconda parte sono delineati i principi generali in materia di gestione della segnalazione, prestando particolare attenzione alle misure tecniche ed organizzative utilizzate nelle procedure di whistleblowing informatizzate. In particolare, nel caso in cui l’applicativo utilizzato per acquisire e gestire le segnalazioni sia fornito da un soggetto terzo che offra anche altri servizi quali la manutenzione o la conduzione applicativa, o altri servizi informatici che comportano il trattamento di dati per conto dell’amministrazione, o nel caso in cui l’amministrazione si doti di un sistema offerto in Cloud o in modalità SaaS (Software as a Service), le Linee Guida prescrivono che tale soggetto terzo si inquadrato quale “autorizzato” al trattamento. Quest’ultima previsione non tarderà a sollevare numerose perplessità. Analogamente, opera in qualità di “autorizzato” al trattamento il personale dell’amministrazione con mansioni di manutenzione e conduzione applicativa del sistema. La seconda parte delle Linee Guida è, inoltre, focalizzata sul ruolo e le responsabilità del Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT).

· nella terza parte è definito l’ambito procedurale inerente l’esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC; in particolare con riferimento alle modalità con cui è possibile mitigare il rischio di misure ritorsive, che potrebbero mortificare la ratio dell’intera infrastruttura di whistleblowing.


Le Linee Guida pongono particolare attenzione alla protezione dell’anonimato del whistleblower ed all’adozione di misure di mitigazione del rischio di ritorsioni.

A tal riguardo, l’ANAC prevede lo svolgimento di apposite attività di formazione cui destinare l’RPCT e i componenti del gruppo di lavoro per le segnalazioni, di modo che il trattamento dei dati inerente alla procedura di whistleblowing sia condotto in ogni caso nel rispetto della normativa in materia di privacy. In tal senso, in caso di violazioni della normativa privacy applicabile la responsabilità dell’illecito sarà sempre riferibile al titolare del trattamento, quindi la PA o l’ente.

Per quanto concerne la segnalazione di misure ritorsive, il documento prevede una specifica comunicazione all’ANAC, che dovrà accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla condotta del dipendente: qualora sia questo il caso, l’Autorità commina la sanzione prevista. Al fine di rafforzare le misure a tutela della riservatezza di cui sopra, le Linee Guida suggeriscono l’introduzione nei codici di comportamento, adottati ai sensi dell’art. 54, co. 5, del D.Lgs. 165/2001, di forme di responsabilità specifica in capo al RPCT che riceve e gestisce le segnalazioni, nonché in capo a tutti gli altri soggetti che nell’amministrazione possano conoscere la segnalazione, con i dati e le informazioni in essa contenuti.

Come precedentemente indicato, le Linee Guida accordano una tutela anche ai soggetti interessati, in linea con il GDPR. Tenuto conto della specificità del contesto lavorativo, il titolare del trattamento dovrà, in ogni caso, adottare cautele particolari al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l’esterno, ma anche all’interno degli uffici dell’amministrazione in capo a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati, anche mediante una corretta configurazione dei sistemi di protocollo informatico.

Regime sanzionatorio.

Per evitare che tali previsioni siano neutralizzate dall’inerzia delle amministrazioni, l’art. 54 bis, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 prevede un severo regime sanzionatorio per gli enti che non applicano le nuove regole.

In particolare, si prevede che:

qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di misure discriminatorie a danno del “whistleblower”, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;

qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle previste dalla legge, l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro;

qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività’ di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.